L'unica norma che si riferisce in maniera esplicita al consumo di latte di asina è il Regio Decreto 9 Maggio 1929, n° 994 che si occupa di tale prodotto agli art. 15 e 43:
art. 15
Per latte alimentare deve intendersi il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa della mammella di animali in buono stato di salute e di nutrizione. Con la sola parola "latte" deve intendersi il latte proveniente dalla vacca. Il latte di altri animali deve portare la denominazione della specie cui appartiene l'animale che lo fornisce, così per esempio "latte di capra", "latte d'asina", ecc.
art. 43
I comuni nei quali viene esercitata la vendita diretta del latte d'asina o di pecora, devono stabilire apposite norme nei regolamenti locali d'igiene per disciplinare la produzione e il commercio di detto latte.
Il latte di asina così come quello vaccino può essere venduto direttamente dal produttore al consumatore oppure compravenduto tra produttore ed industria.
Per quanto riguarda la vendita diretta in azienda, questa attività può essere regolarmente svolta conseguendo l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 30 Aprile 1962, n°283, sempre se il comune avvalendosi dell'art. 43 del R.D. 994/29 (su citato) non voglia stabilire ulteriori norme nel regolamento locale d'igiene.
L'autorizzazione sanitaria viene concessa successivamente alla presentazione di un'apposita domanda, quando sussistono i requisiti minimi previsti dall'art. 28 del D.P.R. 26 Marzo 1980 n°327.
I locali adibiti alla conservazione ed alla vendita del latte d'asina dovranno essere:
- costruiti in modo tale da garantire facile ed adeguata pulizia
- sufficientemente ampi
- razionali sotto il profilo igienico-sanitario
- dotati di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili
- muniti di dispositivi contro gli insetti ed i roditori
- adibiti all'esclusivo uso per cui sono destinati
- dovranno essere utilizzate attrezzature idonee sotto il profilo igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la facile e completa pulizia
- dovranno essere utilizzate attrezzature per la refrigerazione
- gli impianti dovranno essere forniti di acqua potabile
- dovranno esserci servizi sanitari non comunicanti direttamente con i locali di lavorazione.
Sarà fondamentale applicare il sistema dell'autocontrollo, ai sensi del D.L. del 26 Maggio 1997, n°155, in modo da verificare i requisiti igienico-sanitarie e merceologici dell'alimento.
Nel caso in cui il latte di asina divenisse un prodotto di compravendita tra produttore ed industria lo stabilimento produttivo dovrà essere regolarmente autorizzato ai sensi della legge 283/62 e dovrà essere instaurata una completa prassi di autocontrollo ai sensi del D.L.vo 155/97.
Qualora il latte di asina venga emesso sotto la qualifica di "alimento per lattanti", "alimento di proseguimento" oppure "alimento destinato ai fini medici speciali" sarà fondamentale seguire le indicazioni restrittive del D.L.vo 27 Gennaio 1992 n°111. In tal caso il produttore dovrà ottenere una specifica autorizzazione dal Ministero della Salute, che si impegna a concederla una volta accertate la presenza dei requisiti tecnici-strutturali e delle condizioni igienico-sanitarie. Il produttore al momento della prima commercializzazione è tenuto ad informare il Ministero sul modello di etichetta relativa al prodotto in questione.
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